L’articolo 6 del decreto Liquidità mira a disciplinare il tema della responsabilità di amministratori e sindaci delle società di capitali, introducendo alcune norme volte a tutelare la prosecuzione dell’attività aziendale e a rafforzare finanziariamente le società, anche mediante apporti da parte dei propri soci.
In particolare, vi è un’attenuazione della responsabilità per la prosecuzione non conservativa del capitale sociale. O per meglio dire, il decreto disapplica temporaneamente i meccanismi che a fronte della riduzione obbligatoria del capitale sociale prevedono lo scioglimento delle società di capitali, dovute alle perdite per gli esercizi sociali.
L’attuale pandemia ha avuto effetti sulla disciplina della tutela del patrimonio netto ed ha come scopo quello di prevenire il rischio che le imprese giungano ad una deriva liquidatoria. Onde evitare tale effetto, per le società di capitali, è stato reso possibile – come già accade per le start-up innovative – di operare in una logica non conservativa del patrimonio anche qualora esso fosse negativo.
Per le società di capitali, le azioni da porre in essere per fronteggiare tali situazioni sono disciplinate dal Codice Civile agli articoli 2446 e 2447 e seguenti.
Ovviamente gli amministratori ed i sindaci delle società di capitali dovranno continuare a monitorare la situazione patrimoniale attraverso gli indicatori di bilancio, in modo tale da rilevare in maniera tempestiva una riduzione del capitale al di sotto del minimo legale.
Gli indicatori di crisi dovranno però essere aggiornati visto e considerato che il dato statico-consultivo del patrimonio netto sta assumendo un certo grado di rilievo.
Alle società spetterà l’individuazione degli strumenti necessari per acquisire la liquidità necessaria a garantire la continuità aziendale. Ciò potrà essere fatto con le seguenti operazioni:
Equity (i soggetti esterni sono disposti ad effettuare conferimenti o apporti nel patrimonio)
Da capitale di debito
Ricorrendo al ponte di liquidità
Finanziamenti erogati dai soci o da altre società appartenenti al medesimo gruppo
In conclusione, l’articolo 6 del Decreto Liquidità sospende gli obblighi di riduzione del capitale derivanti da perdite superiori al terzo del capitale sociale nel periodo intercorrente tra il 9 aprile 2020, data di entrata in vigore del decreto, e il 31 dicembre 2020. Ciò servirà per aiutare le società di capitali e i loro soci affinché possano mantenere invariata l'organizzazione e la rispettiva posizione sul mercato, assicurando continuità aziendale.
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